| |
|
|
IL MINORENNE DECIDE PER IL SUO TRATTAMENTO SANITARIO
13/07/2010
Di Rosa Revellino

La giurisprudenza più moderna dice che non è possibile sostenere che i genitori rappresentino sempre i figli minori anche relativamente alle scelte mediche e ciò specialmente quando il minore abbia raggiunto una età prossima alla piena capacità di agire. In caso contrario infatti si arriva alla privazione dei diritti personalissimi attraverso la sola considerazione del dato formale rappresentato dall’incapacità legale. Secondo l’orientamento tradizionale, ai sensi dell’art. 2 del Codice civile , il soggetto minore, in quanto assoggettato alla potestà genitoriale, doveva sottostare, a fronte della sola volontà dei genitori, a qualsiasi tipo di trattamento sanitario, anche di natura contenitiva o comunque incidente sulla sua libertà personale (Pret. Milano, 18 settembre1982; Trib. minori Firenze, 29 maggio 1968). Secondo l’orientamento più recente (Pret. Milano, 7 gennaio 1983; Trib. min. Bari, 7 luglio 1977), l’interpretazione tradizionale non prende in considerazione ulteriori indici normativi, anche di rango costituzionale, i quali debbono viceversa essere adeguatamente considerati. Per esempio da tempo si è abbandonata l’idea che l’atto medico sia un processo unilaterale e di natura tecnica: la determinazione del trattamento terapeutico deve essere invece il frutto di un rapporto dialettico tra medico e paziente, costruendo così quella che è stata chiamata “alleanza terapeutica”; c’è poi l’importante concetto della capacità di autodeterminazione del minore – concetto ormai entrato nel nostro ordinamento attraverso l’acquisizione giuridica di diverse Convenzioni internazionali che sollecitano la considerazione della volontà dei cittadini al di sotto dei 18 anni.
Tra i 16 anni, età in cui secondo il nostro ordinamento inizia la punibilità per un reato, e i 18 anni in cui si entra nella maggiore età, il parere del minorenne sul suo trattamento sanitario diventa oggi comunque vincolante e inderogabile alla luce di una sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, scaricabile all’indirizzo: clicca qui
Di seguito il commento alla sentenza tratto dalla newsletter “Praticanti Diritto" del 16.06.2010.
TRATTAMENTI SANITARI, IL MINORE DECIDE?
Non è possibile sostenere che i genitori rappresentino i figli minori anche relativamente alle scelte mediche e ciò specialmente quando il minore abbia raggiunto una età prossima al raggiungimento della piena capacità di agire. In sintesi il caso concreto: i ricorrenti, genitori adottivi di un minore che manifestava “segni di forte disagio” (indisciplina, condotte violente ed aggressive, rifiuto di frequentare la scuola, atti di autolesionismo), a seguito della ormai quotidiana aggressività del figlio, chiedono al Tribunale per i Minorenni di adottare con massima urgenza tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni a tutela del minore. Secondo il Collegio, il ricorso dei due genitori deve essere interpretato come richiesta di un provvedimento volto ad ovviare al comportamento del minore attraverso la sua sottoposizione a misure di natura coercitiva, anche di carattere sanitario. Nel caso di specie si tratta di prestare tutela ad un soggetto adolescente affetto da patologia psichiatrica e non ad un minore deviante, donde la non applicabilità della normativa di cui all’art. 25 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 (che determinerebbe una situazione di presa in carico di tipo assistenziale fino al compimento del 21° anno di età).
Viceversa il caso ricade all’interno dell’ambito applicativo della L. n. 180 del 1978 e della L. n. 833 del 1978, la quali regolano la materia dei trattamenti sanitari obbligatori.
Sulla applicabilità dei trattamenti sanitari obbligatori su pazienti minorenni la giurisprudenza appare oscillante; in particolare, come rileva il collegio, “risulta problematico, anche in dottrina, il rapporto tra l’incapacità di agire dell’infradiciottenne e la tutela di diritti personalissimi come quello alla salute ed alla libertà personale”.
Secondo l’orientamento tradizionale, ai sensi dell’art. 2 c.c., il soggetto minore di età, in quanto assoggettato alla potestà genitoriale, deva sottostare, a fronte della sola volontà dei genitori, a qualsiasi tipo di trattamento sanitario, anche di natura contenitiva o comunque incidente sulla sua libertà personale (Pret. Milano, 18 settembre1982; Trib. minori Firenze, 29 maggio 1968).
Secondo l’orientamento più recente (Pret. Milano, 7 gennaio 1983; Trib. min. Bari, 7 luglio 1977), l’interpretazione tradizionale non prende in considerazione ulteriori indici normativi, anche di rango costituzionale, i quali debbono viceversa essere adeguatamente considerati, alla luce di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle disposizioni in questione. In sintesi, tale orientamento, fatto proprio dal Collegio nella pronuncia in esame, si fonda sui seguenti assunti:
- da tempo si è abbandonata l’idea che l’atto medico sia un processo unilaterale e di natura tecnica cui la volontà del paziente possa solo accedere senza recarvi alcunché di proprio: la determinazione del trattamento terapeutico deve essere frutto di un rapporto dialettico tra medico e paziente, costruendo così quella che è stata chiamata “alleanza terapeutica”, in cui il primo mette le proprie competenze professionali, il secondo il proprio vissuto, i propri valori, le peculiari esigenze, per trarne, assieme, una cura che assicuri la guarigione e rispetti il vissuto del paziente, gli fornisca cioè il “benessere”, concetto non sovrapponibile alla semplice assenza di malattia;
- il diritto all’autodeterminazione, anche in ambito sanitario, non è collegato alla tutela della sola salute, ma è espressivo del generale diritto di libertà dell’individuo (Cass. civ., 25 novembre 1994, n. 10014; Corte d’Assise Firenze, 18 ottobre 1990, in Foro It., 1991, II, c. 236; Cass. civ., 16 ottobre 2007, n. 21748; Cass. pen., 16 gennaio 2008, n. 11335).
- gli artt. 2 e 320 c.c. muovono da un concetto “monolitico” di capacità, intesa come qualcosa di non graduabile né misurabile; viceversa l’ordinamento presenta diversi indici a favore della gradualità del concetto di capacità, sia in ambito patrimoniale, che in ambito personale - appare indubbio che anche il soggetto infradiciottenne sia titolare dei diritti costituzionali. Non è dunque giuridicamente corretto collegare il godimento di tali diritti al dato della capacità d’agire senza considerazione alcuna per la capacità naturale.
- la giurisprudenza minorile, chiamata a verificare l’adeguatezza dell’esercizio della potestà genitoriale in casi nei quali uno o entrambi i genitori si opponevano alla somministrazione di determinate cure che, seppure invasive, erano ritenute scientificamente appropriate, ha dato rilievo alla capacità di autodeterminazione del minore – concetto ormai entrato nel nostro ordinamento per il tramite di diverse Convenzioni internazionali che sollecitano la considerazione della volontà dell’infradiciottenne.
Sulla base di tali premesse il collegio ha ritenuto che non è possibile sostenere che i genitori rappresentino i figli minori anche relativamente alle scelte mediche e ciò specialmente quando il minore abbia raggiunto una età prossima al raggiungimento della piena capacità di agire. Diversamente opinando si giungerebbe infatti alla privazione dei diritti personalissimi attraverso la sola considerazione del dato formale rappresentato dall’incapacità legale.
Deve pertanto essere esclusa l’applicazione al caso di specie delle norme che disciplinano l’esercizio della potestà genitoriale ed il suo controllo ad opera del Tribunale per i minorenni. (clicca qui)
Rileva viceversa la normativa in tema di trattamenti sanitari obbligatori, di cui alle citate leggi n. 180 del 1978 e n. 833 del 1978, premesso che entrambe, poiché non presentano alcuna esplicita esclusione ratione personae, si applicano anche ai pazienti minorenni.
L’istituto del trattamento sanitario obbligatorio è volto alla tutela della personalità del paziente, sia esso capace di agire o meno, e deve essere effettuato “nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura” (art. 1, comma 2, L. 180 del 1978) e deve essere accompagnato “da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato” (art. 1, comma 5, L. 180 del 1978).
Concludendo, in relazione al caso di specie la situazione che giustifica il trattamento è tale che essa trae origine da una serie di circostanze di fatto che rendono sostanzialmente uguale la posizione del paziente maggiorenne o minorenne. In tal senso la proposta motivata del medico, atto a carattere tecnico, è sufficiente a dare inizio alla procedura ed essa, senza che rilevi considerazione alcuna della capacità giuridica del paziente.
(Decreto Tribunale per i minorenni 30/03/2010, n. proc. n. 579/10 RG)
08/06/2010
clicca qui
LE MINEUR DÉCIDE POUR SON TRAITEMENT SANITAIRE
Par Luca Nejrotti

Le droit le plus moderne dit qu'il n'est pas possible de soutenir que les parents représentent toujours les fils mineurs aussi dans le domaine des choix médicaux et ceci spécialement quand le mineur ait atteint un âge prochain à la majorité.
En cas contraire, en effet, il y à la privation des droits personnels par la seule considération de la donnée formelle représentée par l'incapacité juridique. Selon l'orientation traditionnelle, aux sens de l'art. 2 du Code Civil, le sujet mineur, étant assujetti à l’autorité parentale, devait se plier, selon la volonté seule des parents, à quelconque traitement sanitaire, même de nature coercitive ou, de toute façon, réduisant sa liberté personnelle (Pret. Milan, 18 septembre 1982 ; Trib. des Mineurs de Florence, 29 mai 1968). Selon l'orientation la plus récente (Pret. Milan, 7 janvier 1983 ; Trib. des Mineurs de Bari, 7 juillet 1977) l'interprétation traditionnelle ne prend pas en considération d’autres paramètres normatifs, aussi de niveau constitutionnel, qu’il faut, par contre, considérer d'une manière adéquate.
Par exemple, depuis longtemps, on a abandonné l'idée que la détermination du traitement thérapeutique soit un procès unilatéral et de nature technique : par contre elle doit être le résultat d'un rapport dialectique entre médecin et patient, dans le but de construire ainsi celle-là qui a été appelé « une alliance thérapeutique » ; il y a puis à considérer l'idée importante de la capacité d'autodétermination du mineur, concept qui est maintenant entré dans notre système judiciaire à travers l'acquisition juridique de différentes Conventions internationales qui revendiquent l’attention à la volonté des moins de 18 ans.
Entre 16 ans – quand, d'après notre système judiciaire, on peut être incriminé – et 18 ans – quand on atteigne la majorité – l'avis du mineur au sujet de son traitement sanitaire devient de toute façon, aujourd'hui, contraignant et obligatoire, d'après une sentence du Tribunal des Mineurs de Milan, téléchargeable ici : clique ici.
Ci-joint le commentaire à la sentence tirée de la newsletter « Praticanti Diritto » du 16/06/2010.
MINORS DECIDE THEIR OWN HEALTH TREATMENT.
By Annamaria Cervai

Advanced jurisprudence states that parents are not always allowed to represent their children in relation to medical choices especially when a minor is close to maturity. On the contrary law states the loss of personal civil rights by the sole consideration of formal legal incapacity. According to traditional jurisprudence, art. 2 Civil Code, minors, so defined because under parental authority and because of parental authority, are subject to any health treatment, containing as well as coercive one (Milano Trial Court, 18th September 1982; Firenze Juvenile Court, 29th May 1968).
Advanced jurisprudence (Milano Trial Court, 7th January 1983; Bari Juvenile Court, 7 July 1977) otherwise states that other legal indicators including Constitutional ones have to be considered, in opposition to the traditional point of view. For example, the idea that any medical treatment is one-sided and has only a technical nature has been abandoned: on the contrary, medical doctors together with patients determine the therapeutic treatment building the so called “therapeutic alliance”. Furthermore, also the idea of minor self-determination is now very stressed and almost acquired by our legal order through the legal acknowledgement of International Conventions stating minor citizens will.
Between the age of 16 years old – crime punishability beginning age – and the age of 18 years old, the legal age, minor opinion on health treatment is today anyhow binding and mandatory, as sentence of Milano Juvenile Court stated (click here).
Here below, the sentence as commented by “Praticanti Diritto” newsletter, 16th June 2010.
|
|
|
| |