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CONTAGIO HIV SUL LAVORO: È DANNO ESISTENZIALE
01/03/2010

Di Nicola Ferraro

La magistratura italiana con le sue sentenze fa spesso giurisprudenza. In parole più chiare significa grosso modo questo: esprimere un giudizio di merito chiaro su questioni sociali delicate, e a volte delicatissime, sulle quali la politica non sa, non vuole, non riesce a legiferare. Non è (e non può essere, visto lo straordinario equilibrio tra poteri voluto dai padri costituzionali) una confusione o una sovrapposizione di ruoli; alcune sentenze obbligano semplicemente la società a fare le sue scelte.
La tutela della salute nelle attività lavorative, vista la velocità con cui cambia lo scenario in questo ambito, è un terreno particolarmente fertile di “giurisprudenza”; e il contagio dell’AIDS, per gli operatori sanitari, è uno degli “spettri” più temibili e più temuti: già questo fatto definisce il tenore del concetto medico-legale di danno biologico ed esistenziale correlato a questa patologia da cui si può essere colpiti mentre si svolge in ambito pubblico o privato le proprie mansioni medico-sanitarie. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma chiarisce meglio il percorso che può essere seguito per farsi risarcire un danno oggettivo subito in questo contesto. Di seguito un commento alla sentenza del 9 dicembre 2008, depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2009.
In allegato PDF il testo della sentenza depositata.


03.02.2010
Chirurgo infettato da HIV: riconosciuto il danno da demansionamento professionale in qualità di danno esistenziale


Interessante sentenza della Corte d'Appello di Roma sulla qualificazione del danno conseguente alla lesione dell'integrità fisica subita da un medico durante un intervento chirurgico

Tribunale Roma, Sentenza 23/02/2009

Il caso esaminato dalla Corte d'appello romana riguarda la vicenda di un medico ginecologo ospedaliero contagiato dalla sindrome HIV per uno schizzo di sangue durante un intervento chirurgico di isterectomia eseguito su una paziente. Il medico aveva agito in giudizio contro l'azienda ospedaliera per vedersi risarcire il danno biologico, morale e patrimoniale subito a causa del contagio con la sindrome da immunodeficienza acquisita allo stadio A2.

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda condannando l'ospedale convenuto al pagamento di 141.835,00 Euro, mentre la compagnia assicurativa terza chiamata era tenuta alla garanzia contrattuale all'assicurato delle somme riconosciutegli, comprese le spese processuali
Il medico vittorioso in primo grado, ma insoddisfatto sul quantum del risarcimento, proponeva appello lamentando l'erroneità della decisione in riferimento alla valutazione del danno biologico modestamente quantificato nella misura del 35%, all'erronea valutazione del danno esistenziale risarcito in via autonomia rispetto al danno biologico e al danno morale nonchè al mancato riconoscimento del danno patrimoniale da demansionamento e dequalificazione professionale in conseguenza dell'evento dannoso.

Innanzitutto, il giudice d'appello valutava la quantificazione del danno nella misura del 35% corretta e in linea con lo sviluppo della patologia nell'appellante, considerando anche l'influenza che su questa possa avere una concorrente sindrome ansioso depressiva. Secondariamente veniva rigettata l'istanza di integrazione del danno patrimoniale in quanto l'operatore sanitario continuava a svolgere la sua attività professionale di medico ospedaliero e non documentava una perdita reddituale effettiva.

Le doglianze dell'appellante venivano invece accolte in merito al riconoscimento del danno non patrimoniale conseguente al mancato ristoro del pregiudizio da demansionamento e perdita di qualificazione professionale, definito dal giudice d'appello quale "danno esistenziale".
Per un chirurgo qualificato, esperto e professionalmente affermato la perdita della possibilità di svolgere la sua specializzazione configura la lesione del diritto, protetto costituzionalmente dall'art. 2 della Carta fondamentale, di "esplicazione della personalità nell'ambito della formazione sociale lavorativa
Secondo i giudici romani d'appello "si tratta(va) di un danno non risarcito con il mero strumento dell'applicazione delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza di merito per il risarcimento del danno non patrimoniale strettamente biologico in misura sostanzialmente uguale per tutti e riferite al valore uomo di base".
Tuttavia, osservavano i giudici, che una lesione all'integrita fisica causata dal contagio della sindrome HIV di un medico chirurgo subita durante l'esercizio della propria professione comporta un danno alla vita professionale differente da quello che subirebbe un ingegnere ovvero un avvocato che abbiano subito la medesima lesione; poichè il medico ha "normalmente un contatto fisico con i pazienti con i rischi di contagio diretto e di contaminazione, sia, genericamente, delll'ambiente ospedaliero, sia, in modo più specifico, del teatro operatorio".
Questo tipo di danno , anche se privo di autonomia scientifica secondo i giudici è ricollegabie alla lesione dell'integrità fisica e perciò deve essere risarcito ai sensi dell'art. 2059.c.c.

In punto alla sua quantificazione (e quindi all'ottenimento di un risultato monetario così divergente dal richiesto), il giudice d'appello censurava quello di prime cure nel punto in cui questi aveva risarcito il danno morale e quello strettamente biologico con riferimento "alla riduzione dell'attitudine della persona danneggiata a svolgere le comuni attività e la propria vita di relazione".
Con questa modalità il primo giudice si era limitato ad applicare le tabelle senza valutare l'effettivo danno da dequalificazione patrimoniale, mentre avrebbe dovuto ristorare e valutare la gravità.

In conclusione, per ristorare pienamente la gravità della lesione del diritto del chirurgo a esplicare la sua personalità attraverso lo svolgimento delle proprie specifiche mansioni ospedaliere il giudice d'appello incrementa il risarcimento del danno originario a titolo di danno da demansionamento qualificato come danno esistenziale.

Elena Falletti
Tratto da Quotidiano Giuridico Ipsoa 2010